Informativa soggetta ad aggiornamenti
NELLE AREE DI DEGENZA L’INGRESSO DI VISITATORI/CAREGIVER È CONSENTITO
- A 1 (uno) visitatore/caregiver per paziente, in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19.
- Per una durata massima di 1 ora nelle fasce orarie consentite (12:30-13:30 e 19:00-20:00)
- Per una permanenza superiore a 1 ora solo in caso di visitatore/caregiver di: paziente minore; donna in gravidanza anche nella fase di travaglio/parto e post-partum; paziente in condizioni di “fine vita”.
-
Assistenza: agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, è sempre consentita l’assistenza nel rispetto delle presenti disposizioni. E’ comunque prevista la possibilità di fornire assistenza in casi selezionati di pazienti in condizioni di non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva con necessità della presenza prolungata di un familiare di supporto, sempre e solo previo accordo con il coordinatore infermieristico e/o direttore di Struttura e/o suo delegato e in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19.
NEGLI AMBULATORI L’INGRESSO DEGLI ACCOMPAGNATORI È CONSENTITO
- A n. 1 (uno) accompagnatore per assistito, in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19
- SOLO in caso di minori, donne in gravidanza anche nella fase di travaglio/parto e post-partum, grandi anziani (ultraottantenni) allettati, presenza di barriere linguistiche o di riconoscimento di disabilità grave (art.3 comma 3 Legge 104/1992).
A tutti si raccomanda l’uso frequente di gel igienizzante per le mani e per quanto possibile il distanziamento interpersonale.
Orari di accesso per i visitatori
Aggiornamento misure anti Covid
In considerazione delle caratteristiche strutturali e dei percorsi presenti nell’Ospedale di Terni che è sede di DEA di II livello e della tipologia di pazienti assistiti, che sono prevalentemente pazienti “fragili”, anziani e/o immunodepressi, la Direzione Sanitaria dispone quanto segue relativamente all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
UTENTI, VISITATORI
È obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Nei seguenti luoghi: Reparti di degenza, Pronto Soccorso, Sala attesa dell’Oncologia, dell’Oncoematologia e della Radioterapia
Non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Nei seguenti luoghi: Poliambulatorio, sale d’attesa (eccetto quelle sopra indicate), corridoi, studi medici, aule didattiche, sale riunioni, locali ad uso amministrativo, CUP, bar e mensa ospedaliera, ecc.
OPERATORI SANITARI E DI INTERESSE SANITARIO
È obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 (e della protezione per gli occhi laddove necessaria)
- Nei seguenti luoghi: Reparti di degenza, Pronto Soccorso
Non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Nei seguenti luoghi: Corridoi, studi medici, aule didattiche, sale riunioni, locali ad uso amministrativo, CUP, bar e mensa ospedaliera, ecc.
Inoltre:
Rimane l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- In caso di sintomatologia respiratoria.
Non hanno obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree:
- I bambini di età inferiore ai 6 anni
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo tale da non poter utilizzare i dispositivi.
La Direzione Sanitaria, sulla base dell’andamento epidemiologico e delle eventuali disposizioni/raccomandazioni ministeriali, si riserva di adottare ulteriori o diverse disposizioni.
L’accesso dei visitatori/caregiver e degli accompagnatori in ospedale è regolamentato in ottemperanza alle norme vigenti.
Le misure di contenimento e gestione in materia di trasmissione del virus SARS-Cov 2 e l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree sono regolamentati in ottemperanza alle seguenti disposizioni:
- Nota n.0019544 del 01/07/2024 del Ministero della Salute avente ad oggetto “Raccomandazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie per la protezione delle infezioni virali acute”
- Ordinanza 28/04/2023 del Ministero della Salute e precedente Nota prot. n. 26669 del 04/05/2023.
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