Regole e orari di accesso in ospedale

12/06/2024

Informativa soggetta ad aggiornamenti

Disposizioni per l'accesso in ospedale da parte di visitatori e accompagnatori

 


NELLE AREE DI DEGENZA L’INGRESSO DI VISITATORI/CAREGIVER È CONSENTITO

  • (uno)  visitatore/caregiver per paziente, in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19.
  • Per una durata massima di 1 ora nelle fasce orarie consentite (12:30-13:30 e 19:00-20:00)
  • Per una permanenza superiore a 1 ora solo in caso di visitatore/caregiver di: paziente minore; donna in gravidanza anche nella fase di travaglio/parto e post-partum; paziente in condizioni di “fine vita”.
  • Assistenza: agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, è sempre consentita l’assistenza nel rispetto delle presenti disposizioni. E’ comunque prevista la possibilità di fornire assistenza in casi selezionati di pazienti in condizioni di non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva con necessità della presenza prolungata di un familiare di supporto, sempre e solo previo accordo con il coordinatore infermieristico e/o direttore di Struttura e/o suo delegato e in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19.

NEGLI AMBULATORI L’INGRESSO DEGLI ACCOMPAGNATORI È CONSENTITO

  • A n. (uno) accompagnatore per assistito, in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19
  • SOLO in caso di minori, donne in gravidanza anche nella fase di travaglio/parto e post-partum, grandi anziani (ultraottantenni) allettati, presenza di barriere linguistiche o di riconoscimento di disabilità grave (art.3 comma 3 Legge 104/1992).

A tutti si raccomanda l’uso frequente di gel igienizzante per le mani e per quanto possibile il distanziamento interpersonale.

Orari di accesso per i visitatori

Aggiornamento misure anti Covid

In considerazione delle caratteristiche strutturali e dei percorsi presenti nell’Ospedale di Terni che è sede di DEA di II livello e della tipologia di pazienti assistiti, che sono prevalentemente pazienti “fragili”, anziani e/o immunodepressi, la Direzione Sanitaria dispone quanto segue relativamente all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

UTENTI, VISITATORI

È obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

  • Nei seguenti luoghi: Reparti di degenza, Pronto Soccorso, Sala attesa dell’Oncologia, dell’Oncoematologia e della Radioterapia

Non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

  • Nei seguenti luoghi: Poliambulatorio, sale d’attesa (eccetto quelle sopra indicate), corridoi, studi medici, aule didattiche, sale riunioni, locali ad uso amministrativo, CUP, bar e mensa ospedaliera, ecc.

 

OPERATORI SANITARI E DI INTERESSE SANITARIO

È obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 (e della protezione per gli occhi laddove necessaria)

  • Nei seguenti luoghi: Reparti di degenza, Pronto Soccorso

Non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

  • Nei seguenti luoghi: Corridoi, studi medici, aule didattiche, sale riunioni, locali ad uso amministrativo, CUP, bar e mensa ospedaliera, ecc.

Inoltre:

Rimane l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

  • In caso di sintomatologia respiratoria.

Non hanno obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree:

  • I bambini di età inferiore ai 6 anni
  • Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo tale da non poter utilizzare i dispositivi.

La Direzione Sanitaria, sulla base dell’andamento epidemiologico e delle eventuali disposizioni/raccomandazioni ministeriali, si riserva di adottare ulteriori o diverse disposizioni.

L’accesso dei visitatori/caregiver e degli accompagnatori in ospedale è regolamentato in ottemperanza alle norme vigenti.

Le misure di contenimento e gestione in materia di trasmissione del virus SARS-Cov 2  e l’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree sono regolamentati in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

  • Nota n.0019544 del 01/07/2024 del Ministero della Salute avente ad oggetto “Raccomandazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie per la protezione delle infezioni virali acute
  • Ordinanza 28/04/2023 del Ministero della Salute e precedente Nota prot. n. 26669 del 04/05/2023.

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
05/07/2024
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